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Referendum del 22 e 23 Marzo 2026. Rappresentanti di Lista

Rappresentanti di Lista. Designazione.

Categorie:
Elettorale
Argomenti:
Elezioni

Data :

12 marzo 2026

Municipium

Descrizione

I partiti, i gruppi politici presenti in Parlamento ed i promotori del referendum possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti tra gli elettori di qualsiasi Comune, e sono autorizzati a portale un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del Referendum.

Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico presente in Parlamento o dai promotori del referendum, tale persona deve essere munita di un mandato autenticato dal notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figura autorizzata di livello provinciale, regionale o nazionale o anche di livello parlamentare (art. 19  L. 352/1970).

 Alle designazione- da produrre su carta libera e con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990,53 – possono ovviamente provvedere, anche direttamente, i presidenti o segretari dei partiti ed i singoli promotori.

Le designazioni possono essere presentate  tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo elettorale.trecate@pec.it con documentazione firmata digitalmente (firma elettronica qualificata)   senza necessità di ulteriore autentica della stessa, oppure  all'Ufficio protocollo  negli orari di apertura al pubblico,  con documentazione cartacea firmata ed autenticata come sopra descritto, entro  GIOVEDÌ 19 marzo 2026.

In alternativa, tali designazioni possono anche essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purchè prima dell’inizio delle operazioni di voto (art 25, secondo comma, del D.P.R. n 361/1957, come modificato dall’art. 38-bis, comma 1lettera b), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalle legge 29 luglio 2021, n. 108).

Se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l’atto di delega del subdelegato a designare i rappresentanti può essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà essere prodotto in originale l’atto con il quale – con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 – il subdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio.

Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2026, 11:29

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